Cosa si intende per difetti del prodotto?
I difetti dei prodotti sono essenzialmente tre: i difetti di costruzione, quelli di fabbricazione e quelli che risultano tali in seguito allo sviluppo scientifico e tecnico successivo alla messa in circolazione del prodotto. Un quarto tipo viene accostato ai precedenti ed è quello dei prodotti non accompagnati da adeguate istruzioni per l’uso e dalle avvertenze necessarie a prevenire inconvenienti che dall’uso possano derivare: benchè immune da vizi che lo rendano inidoneo all’uso, secondo l’espressione contenuta nell’art. 1490 c.c. (Garanzia per i vizi della cosa venduta), il prodotto può rivelarsi difettoso, ossia non offrire ugualmente la sicurezza che ci si potrebbe legittimamente attendere, nel momento in cui il consumatore non venga adeguatamente guidato ad un uso corretto.
Quali tipi di danno può causare un prodotto difettoso?
Ai sensi dell’art. 123 Cod. Consumo possono distinguersi due tipi di danno: danno a persone (morte o lesioni personali) e danno o distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso (il danno a cose è risarcibile solo nella misura in cui ecceda la somma di € 387).
Che tipo di responsabilità si configura in capo al produttore?
L’art.114 Cod. Cons. configura in capo al produttore una responsabilità che da assolutamente oggettiva, non fondata, cioè, sulla colpa, bensì sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto, diviene presunta. Il produttore risponde, quindi, quale che sia la tipologia di difetto del prodotto. Opera, infatti, una presunzione di colpa per liberarsi dalla quale il produttore è tenuto a dimostrare la sussistenza di una delle cause di esclusione della responsabilità, tassativamente previste dall’art. 118 del Codice Consumo.
In quali ipotesi il produttore va esente da responsabilità?
Il produttore, infatti, va esente da responsabilità quando:
– non abbia messo in circolazione il prodotto;
– il difetto che ha cagionato il danno non fosse esistito al momento della messa in commercio del prodotto;
– non abbia fabbricato il prodotto per la vendita, né lo abbia fabbricato o distribuito nell’esercizio della propria attività professionale;
– il difetto dipenda dalla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa o ad un provvedimento vincolante;
– nel momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non abbiano permesso di considerare lo stesso difettoso;
– nell’ipotesi di produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, il difetto sia interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui sia stata incorporata la parte o la materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l’abbia utilizzata.
Oltre alle cause di esclusione della responsabilità, il consumatore non ha diritto al risarcimento nel caso in cui sia stato consapevole del difetto del prodotto e del connesso pericolo e, ciò nonostante, abbia deciso di esporvisi volontariamente.
Cosa accade laddove il produttore non sia individuabile?
Nei casi in cui il produttore non fosse individuabile, la responsabilità ricade sul fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio della propria attività commerciale e abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta avanzata da quest’ultimo, l’identità ed il domicilio del fornitore.
Avv. Roberta Cuttin