Secondo i dati elaborati dal Family Firm Institute, organizzazione impegnata nella promozione dello studio e dello sviluppo di esperienze aziendali a dimensione familiare, nei prossimi 5 anni quasi un’impresa familiare su cinque dovrà affrontare un passaggio generazionale e, sempre secondo queste statistiche, soltanto il 25% delle imprese sopravvive alla seconda generazione d’imprenditori, percentuale che si riduce fino al 15% alla terza generazione.
Il passaggio generazionale rappresenta un momento cruciale nella vita di un’azienda familiare, perché implica il trasferimento da una generazione all’altra di un vero e proprio patrimonio di know-how e competenze di gestione, acquisite in anni di esperienza.
La legge, proprio al fine di favorire il passaggio generazionale all’interno dell’azienda, prevede un’agevolazione fiscale per il trasferimento di aziende e di quote sociali/azioni disposto in favore dei discendenti e nei confronti del coniuge del disponente.
Ai sensi dell’art. 4 – ter D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346 (cd. “T.U.S.D.”) i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all’imposta di successione e di donazione se gli eredi proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Con l’espressione “trasferimenti” si intendono i trasferimenti che conseguano ad una successione mortis causa, nonché quelli che conseguano ad una donazione o che siano posti in essere “anche tramite i patti di famiglia”.
Autore di detti trasferimenti non può che essere una persona fisica, mentre i soggetti beneficiari del trasferimento agevolato possono essere soltanto i discendenti ed il coniuge. L’esenzione cioè non può trovare applicazione nei casi in cui il beneficiario sia un soggetto societario o una persona fisica che non sia “discendente” o “coniuge” del dante causa.
In ogni caso, per fruire dell’agevolazione è necessario che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario.
Tale agevolazione si applica anche nell’ipotesi in cui il passaggio generazionale delle aziende familiari si realizzi anche in forma “indiretta”, vale a dire attraverso il trasferimento delle partecipazioni nei veicoli societari che le detengono.
Qualora gli eredi e/o il coniuge non proseguano l’attività aziendale nei successivi cinque anni, salvo che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, incorrono nella sanzione della decadenza dal beneficio fiscale.
Ai sensi dell’art. 3, co.4 – ter ultimo periodo, T.U.S.D., la decadenza dall’agevolazione comporta “il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa [pari al 30% di ogni importo non versato] e degli interessi di mora [nella misura dell’1%, come stabilito dall’art. 37, co.2, T.U.S.D., come modificato dall’art.1, co. 3, D.M. 21 maggio 2009] decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”.
Avv. Roberta Cuttin – Missale IN Partners