Il contratto, per l’imprenditore, assume rilevanza al momento della sottoscrizione e nel momento in cui emergono problemi. Nel corso del periodo intermedio, invece, viene del tutto dimenticato. Tuttavia, è proprio nella fase patologica che si può apprezzare il valore aggiunto di essersi avvalsi di una buona consulenza nella contrattualistica. Il contratto sicuro o blindato al 100%, in ogni caso, non esiste e per questo rappresenta l’aspirazione più alta di ogni giurista che si occupi della materia.
Il momento patologico si può innescare per i più svariati motivi. Bene è, dunque, prevedere quali debbano essere i sistemi per affrontare questa delicata fase. Si tratta di definire, a priori, quale debba essere il Foro competente, la legge applicabile, la lingua del contratto, la lingua di prevalenza, ecc… circostanze contenute in clausole che vengono quasi sempre considerate “di stile”. Non è così. Oltre ad essere elementi molto importanti del contratto, queste clausole possono assumere enorme utilità nella fase di contrattazione. Non è detto, infatti, che concedere il Foro e la legge stranieri sia necessariamente negativo. Può infatti accadere che la legislazione del paese straniero sia più snella e favorevole alla nostra posizione, oppure che sia molto simile alla nostra (in quanto paese di Civil Law) e pertanto non rappresenti un problema, soprattutto nell’ambito del recupero crediti. Ciò, di contro, può essere utilizzato per ottenere, invece, l’applicazione della legislazione locale per la valutazione di “vizi e difetti”. Ecco, quindi, che una concessione può diventare un valido argomento di contrattazione da “mettere sul piatto” per ottenere qualcosa in cambio.
Esistono casi, tuttavia, nei quali la controparte non intende concedere alcunchè su Foro e legislazione perché ritenuti inaffidabili, incerti, sconosciuti, lenti…è proprio in questi casi può essere utile rilanciare proponendo il ricorso all’arbitrato (meglio se amministrato, ossia gestito e organizzato da una Camera Arbitrale in base al proprio regolamento). Sulla soluzione arbitrale vi sono molteplici correnti di pensiero, spesso fondate su presupposti non propriamente corretti. L’arbitrato è spesso considerato uno strumento eccessivamente oneroso e questo può essere parzialmente vero, soprattutto per controversie di piccolo taglio. In ambito internazionale, tuttavia, la scelta arbitrale è in grado di far accordare le parti evitando irrigidimenti su Foro e legislazione applicabili. Non bisogna dimenticare, inoltre, quali sono i principali vantaggi di questa scelta: riservatezza, speditezza, competenza tecnica specifica e, ancora una volta, la possibilità di utilizzare questa circostanza nella contrattazione con la controparte. Nondimeno, nella clausola arbitrale è comunque possibile scegliere la legge applicabile alla controversia, la sede dell’arbitrato e la lingua del medesimo, consentendo dunque una notevole flessibilità.
Perché, quindi, scegliere di ricorrere ad un arbitrato (amministrato) invece che avvalersi della giusitizia ordinaria? I motivi possono essere molteplici. Poniamo il caso di una PMI italiana che si trovi a dover affrontare una nuova commessa con un partner di un paese emergente, di cui non conosce il sistema giudiziario, la legislazione e tantomento la lingua. Può essere molto proficuo proporre alla controparte di scegliere una camera arbitrale. Qualora la controparte sia cinese, ad esempio, può essere efficace proporre la camera arbitrale di Hong Kong. Con committenti tedeschi, invece, ha molto senso proporre la camera arbitrale svizzera in Italia, in quanto considerata neutrale e pertanto più affidabile. Questo per evidenziare che, molto spesso, è possibile contenere e limitare, di molto, il rischio derivante dalla non conoscenza del sistema giudiziario e della legislazione straniera proponendo un’alternativa arbitrale. I costi, peraltro, in caso di arbitrato amministrato, sono indicati nel tariffario della camera arbitrale di riferimento. E’ necessario, tuttavia, essere consapevoli che, oltre alle tariffe della camera arbitrale e degli arbitri, vi saranno da sostenere i costi del proprio avvocato. Questa, in effetti, può rappresentare una voce di spesa ulteriore che, tuttavia, nel bilancio costi/benefici può essere conveniente, soprattutto se si considera che la camera arbitrale chiamata a compiere la nomina, individuerà gli arbitri che decideranno della controversia tra professionisti esperti nella materia oggetto della lite, cosa che non sempre è garantita nella giustizia ordinaria.
Neugel Percassi – Missale IN Partners