Il 2019 vede la fine del quantitative easing, perciò le banche si apprestano ad un drastico giro di vite nell’erogazione di finanziamenti e mutui in favore di consumatori e piccole e medie imprese. Quali strumenti offre la legge, per mantenere alta la percentuale di acquirenti di prima casa o –più in generale- di fruitori di servizi finanziari? La risposta è semplice e immediata: gli strumenti giuridici in grado di accompagnare consumatori e imprenditori nell’era digital devono ancora essere oggetto di normativa dettagliata. L’ ordinamento giuridico nazionale ha apprestato una serie di difese per le operazioni digitali, riformando il d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, noto come Codice dell’Amministrazione Digitale (d’ora innanzi: “ CAD”) mediante il d. lgs. 26 agosto 2016 n. 179, allo scopo di armonizzare le norme nazionali al nuovo quadro normativo europeo. Il risultato è un rinvio immediato e diretto alle definizioni contenute nel Regolamento UE 910\2014, relativamente all’identificazione on line, alla firma elettronica, ed ai servizi fiduciari (trust services). Questo, però, è solo il primo passo.
Uno strumento autenticamente rivoluzionario è rappresentato dagli Smart Contract. Si tratta di una trasposizione in codice di un contratto vero e proprio, che permette di verificare automaticamente l’avverarsi di condizioni predeterminate e di eseguire automaticamente le azioni connesse. Lo Smart Contract è basato su un codice che legge sia le clausole sia le condizioni concordate fra le parti, eseguendosi automaticamente nel momento in cui i dati reali, cioè i fatti, coincidono con le condizioni e le clausole concordate dalle parti. In breve: il supporto legale opera in occasione della negoziazione e della redazione del contratto, ma non per la sua esecuzione, che non è più l’uomo a dover monitorare. Un semplice esempio viene dal mondo bancario, in cui gruppi internazionali come BNP Paribas, Deutsche Bank o Credit Suisse e gruppi nazionali come UBI banca o Intesa San Paolo stanno sviluppando servizi finanziari, basati sulla tecnologia blockchain(1). Nel mondo della contrattualistica bancaria, la diffusione degli Smart Contract basati su blockchain garantisce agli istituti di credito un abbattimento dei costi(2)di immediato riflesso su consumatori ed imprenditori, attraverso:
i) eliminazione dell’intermediazione;
ii) perfezionamento automatico del contratto;
iii) eliminazione delle figure professionali che oggi garantiscono la trasparenza dei rapporti;
iv) liceità automatica degli accordi raggiunti(3).
Trattandosi di contratti automatizzati gli accordi si basano su termini e condizioni programmati elettronicamente e fondati su registri distribuiti (4)(i c.d. distributed ledger). È immediato intuire, ad esempio, quanto si velocizzerebbe l’accensione di un mutuo per l’acquisto di un’abitazione, con:
i) abbattimento dei costi;
ii) rapidità del trasferimento dei titoli di proprietà;
iii) automatizzazione del pagamento di rate ed interessi. Per le banche, il risparmio è compreso fra 3 e 11 miliardi di dollari, fra Europa e USA(5).
Un buon modo per arginare le conseguenze della fine del quantitative easing.
Avv. Helga Zanotti – Missale OUT Partners
1 Tecnologia rivoluzionaria: è un registro pubblico, transnazionale, criptato, che registra informazioni scambiate fra gli utenti senza intermediari, in modo sicuro ma condiviso, immodificabile. Si tratta di una sorta di database, suddiviso in blocchi, all’interno di ognuno dei quali si collocano le singole transazioni.
2 Il risparmio per consumatore è stimato mediamente in euro 400,00 di costi bancari e assicurativi per contratto, n.d.r.
3 Fonte: Digital Transformation Institute di Capgemini.
4 Come ha rilevato M. Ferrari, Head of banking sector di Capgemini Italia, la rivoluzione della contrattualistica nasce dalla tecnologia dei registri distribuiti, n.d.r.
5 Fonte: Digital Transformation Institute di Capgemini.