I sindacati di blocco fanno parte della più ampia categoria dei patti parasociali, quegli accordi fra soci, o fra soci e terzi, aventi lo scopo di influenzare la vita di una società in modo complementare e/o difforme da quanto previsto nell’atto costitutivo e/o nello statuto.
In particolare, i sindacati di blocco costituiscono il sistema con il quale limitare e/o vincolare il libero trasferimento di quote ed azioni. E’ il caso delle clausole di non alienazione, delle clausole di prelazione o di gradimento il cui scopo è quello di preservare l’assetto societario, impedendo l’ingresso di soci estranei oppure la fuoriuscita di determinati soci e/ azionisti. Altre volte, tuttavia, lo scopo è preservare il valore della quota e/o delle azioni oggetto di acquisto e/vendita. In quale modo? Attraverso l’inserimento delle clausole di derivazione anglosassone “tag-along” e “drag-along”.
La clausola “tag along” attribuisce al socio di minoranza il diritto di vendere la propria quota, o le proprie azioni, insieme al socio di maggioranza ed alle medesime condizioni. Lo scopo è consentire al socio di minoranza di non vedersi costretto a permanere in una società svuotata del socio di maggioranza e, allo stesso tempo, di poter beneficiare delle condizioni contrattate dal socio “forte”.
La clausola “drag-along”, altrimenti nota come clausola del c.d. “trascinamento”, consente invece al socio di maggioranza che sia in procinto di vendere la propria quota o partecipazione, di vendere anche la quota del socio di minoranza. Lo scopo, in questo caso, è consentire al socio di maggioranza di non dover rifiutare proposte di acquisto che abbiano ad oggetto la totalità delle azioni/ quote societarie ed impedire, quindi, comportamenti ostruzionistici da parte del socio di minoranza.
I patti parasociali godono del principio della libertà di forma, pertanto sono validi anche se stipulati verbalmente. Tuttavia, è consigliabile stipularli per iscritto, possibilmente sotto forma di scrittura privata fiduciariamente depositata presso un terzo soggetto.
Fatta eccezione per i limiti di durata previsti all’art. 2341 bis del codice civile, i patti parasociali non hanno termini di durata anche se, coerentemente con il nostro ordinamento, è bene evitare patti che abbiano una durata perpetua, al limite ponendo un rinnovo automatico alla scadenza.
I patti parasociali hanno efficacia obbligatoria fra le parti, pertanto non possono essere oggetto di esecuzione specifica e non sono opponibili ai terzi. In caso di violazione, dunque, sarà solamente possibile agire per ottenere un risarcimento del danno causato agli altri soci. L’alternativa può essere quella di stabilire una somma, a titolo di penale, per la violazione del patto.
Se invece si desidera che il patto sia opponibile ai terzi sarà necessario inserirlo all’interno dell’atto costitutivo o dello statuto della società divenendo, in questo caso, “patti sociali” poiché vincolanti tutti i soci.
Avv. Neugel Percassi – Missale IN Partners