Pubblicato su Araberara l’8 luglio 2012
Premessa
Nel corso della vita di un’impresa può accadere di dover affrontare momenti di crisi; per superarli, tanto che si tratti di difficoltà dovute a fattori esterni quanto interni, è necessario, in primo luogo, individuarne le cause per intraprendere tutti i provvedimenti necessari.
Le crisi imprenditoriali si manifestano normalmente con carenza di lavoro e di incassi, che, a fronte della impossibilità di recuperare i crediti, rendono impossibile far fronte alle esposizioni debitorie e finanche alle spese correnti.
I sintomi normalmente sono visibili in anticipo, ma vengono spesso trascurati: il numero delle commesse diminuisce, clienti importanti pagano le fatture in ritardo o non le pagano, i fornitori pretendono acconti e minacciano procedure esecutive.
Le possibili cause della crisi di impresa
La crisi è normalmente legata alla carenza di liquidità: il cash flow non è sufficiente a far fronte alle spese programmate così che si rendono necessarie misure di contenimento della spesa e di recupero dei crediti.
Uno dei problemi più ricorrenti sta nel fatto che entrate e uscite non si verificano in modo regolare nell’arco di tutto l’anno.
È estremamente importante in tal caso allestire una pianificazione della liquidità il più precisamente possibile, dalla quale si possa desumere quando e quanto denaro liquido debba essere disponibile per far fronte ai propri impegni senza andare in affanno.
Allo stesso tempo è controproducente accantonare una riserva di liquidità troppo sovradimensionata, perché il denaro accantonato è spesso infruttifero.
Alcune azioni possono, in situazione di emergenza, aiutare alla raccolta di liquidità, come l’emissione rapida e frequente di fatture; l’abbreviazione dei termini di pagamento; l’incentivazione dei pagamenti anticipati e degli acconti, nonché l’amministrazione dei crediti alla clientela attraverso lo strumento del factoring, che consente di sfruttare al massimo i limiti di credito.
Dall’altra parte, per contenere il flusso in uscita, si può mantenere il denaro in cassa negoziando termini di pagamento più lunghi, rinviando gli acquisti non urgenti, razionalizzando il processo di produzione, riducendo le scorte, posticipando lavori di manutenzione e noleggiando o prendendo in leasing gli impianti, invece di comprarli.
Laddove queste misure non dovessero bastare essere sufficienti, vanno create nuove liquidità, ad esempio vendendo gli impianti non più necessari; aumentando i debiti a lungo termine; procurandosi capitale da terzi e capitale proprio presso gli azionisti, accludendo prestiti privati e riducendo i propri prelievi personali.
Le cause della crisi possono trovare origine anche in una carenza strategica, a causa della quale si riducono i fattori di successo dell’attività aziendale così che diventa necessario un nuovo progetto imprenditoriale .
La pianificazione di questo progetto è fondamentale. Va realizzato un Business Plan, nel quale vanno indicati i fabbisogni, le previsioni di incasso e la strategia per ottenerli.
Il Business Plan non può prescindere da una analisi del mercato, inteso tanto come “piazza” di riferimento, tanto come attività della concorrenza.
Da un lato il management è tenuto a rappresentare chiaramente le proprie idee e i propri obiettivi e a sottoporli ad un esame sistematico, dall’altro, mediante il Business Plan, i potenziali partner commerciali e gli investitori dispongono di una visione dettagliata dei rischi e delle chance dell’impresa.
Un piano imprenditoriale corredato di analisi strategica e finanziaria è comunque consigliato anche quando l’impresa si trovi ad affrontare un processo evolutivo (come il passaggio generazionale) o la creazione di una partnership strategica.
La crisi può essere, viceversa, causata dalla mancata redditività; in questo caso gli obiettivi di fatturato e di ricavo nonché i margini di contribuzione necessari non sono raggiunti. Si ha così bisogno di misure volte a ridurre i costi e a promuovere le vendite. Un’impresa che rischia di entrare in crisi per problemi di redditività dovrebbe adottare dei provvedimenti tesi a prevenirne il peggioramento e a sventarne la portata..
Alcune possibili vie da percorrere sono: promuovere i prodotti con un elevato margine di redditività e viceversa rinunciare ai prodotti privi di margine di redditività, adottare riduzioni di prezzo dei fornitori, sfruttare di conseguenza gli sconti, ridurre la varietà di prodotti forniti e concentrarsi sull’attività principale, sfruttare le nicchie di mercato, informarsi sulle offerte della concorrenza, sostituire, ove possibile senza danni per la qualità del prodotto, le materie prime costose con altre più economiche, aumentare la consapevolezza dei costi all’interno dell’azienda, richiedere una maggiore prestazione ai propri lavoratori, accelerare la produzione e la distribuzione del prodotto, effettuare un processo di outsourcing delle attività di servizio e non redditizie.
Soluzioni più drastiche possono essere la vendita o la chiusura di parti dell’azienda, la riduzione del personale o la riduzione dei tempi di lavoro attraverso il ricorso alla cassa integrazione, così come il ricorso a specialisti in materia di risanamento, ovvero attivare cooperazioni con altre aziende o, se esistono partner strategici disponibili, anche la fusione con altri.
Quali sono i principali strumenti per uscire dalla crisi?
I principali strumenti sono:
a) il concordato stragiudiziale;
b) l’affitto d’azienda;
c) gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
d) il concordato preventivo.
a) Concordato stragiudiziale
La proposta di concordato stragiudiziale è una vera e propria proposta che, in virtù dell’autonomia negoziale privata, l’imprenditore in stato di crisi può rivolgere alla propria massa di creditori. Si tratta di un contratto attraverso il quale il debitore ricerca il consenso dei propri creditori su una serie di accordi a carattere dilatorio e/o remissorio che hanno l’obiettivo di superare lo stato d’insolvenza ed evitare l’eventuale sottoposizione a procedure concorsuali. Normalmente il debitore propone il pagamento di una percentuale delle somme dovute ai creditori con contestuale domanda di rinuncia ad una parte del credito individuale. In questo senso riveste il carattere di una vera e propria transazione.
L’unica criticità può essere rappresentata dal fatto che, per il debitore, non è agevole dimostrare il consenso di tutti i creditori e ciò comporta, per il creditore che abbia aderito al concordato stragiudiziale, il rischio di essere successivamente sottoposto ad un’azione revocatoria fallimentare.
Il primo filtro per considerare la bontà di una proposta di concordato stragiudiziale consiste nel valutare la proposta stessa, verificando che contenga almeno questi elementi: che si tratti letteralmente di una “proposta di concordato stragiudiziale”, l’indicazione del pagamento di una percentuale dei debiti, l’indicazione del fatto che i creditori null’altro avranno a pretendere, la dichiarazione per cui la proposta è stata effettuata a tutti i creditori. Tale circostanza è più rilevante quanto più numerosi siano i creditori. Lo strumento del concordato stragiudiziale ben aderisce alle realtà medio piccole, per le quali è possibile prevedere, anche senza un’analisi diretta dei bilanci e dei libri contabili, quanto vasta sia la massa dei creditori.
In base ai casi, il concordato stragiudiziale deve essere il primo strumento cui l’imprenditore in stato di crisi deve rivolgere le proprie attenzioni. Tale strumento è infatti snello, flessibile e soprattutto sottoposto alla libera contrattazione delle parti. La possibilità di raggiungere un accordo e salvare dunque la propria impresa è alta.
b) Affitto d’azienda
Per affitto di azienda si intende la locazione dell’attività imprenditoriale.
L’imprenditore, pur rimanendo di fatto proprietario dell’azienda decide di affittare tutti gli immobili, i macchinari, le merci e gli impianti che normalmente impiega per fabbricare e vendere i prodotti o prestare i servizi. Insieme con questi mezzi fisici l’imprenditore affida ad un management esterno la gestione dell’azienda. Al gestore andranno gli utili conseguiti, all’imprenditore un congruo canone valutato in base al valore dei beni dell’azienda e, quando possibile, una percentuale degli utili.
Allo scadere del contratto d’affitto può essere previsto il riscatto definitivo dell’azienda da parte del nuovo gestore. La società cui è conferita in affitto l’azienda ha l’obbligo di gestire l’azienda medesima sotto la ditta che la contraddistingue senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte, e, in caso di inosservanza, l’obbligo di restituire l’azienda al conferente.
La legge prevede che chi conferisce l’azienda in godimento si astenga per un periodo massimo di 5 anni dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda conferita. Nel caso di affitto dell’azienda, si ritiene che il conferente resti titolare dei crediti aziendali esistenti al momento del conferimento, li amministri e sia l’unico legittimato attivamente per il loro recupero, salvo diverse pattuizioni.
Per quanto riguarda invece i debiti aziendali, per quelli esistenti al momento dell’affitto di azienda il conferente continua ad essere il solo obbligato, salvo diverse pattuizioni tra lui stesso e la società affittuaria dell’azienda. Il patto con cui la società si accolla tali debiti è liberatorio per l’affittante solo se i creditori abbiano acconsentito.
Per i debiti contratti durante l’affitto d’azienda e fino alla sua cessazione risponde invece, esclusivamente, la società affittuaria, anche dopo la cessazione dell’affitto (Come confermato dalla sentenza Cass. 8 maggio 1981, n. 3027).
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro con i dipendenti dell’azienda, tutti i contratti in corso al giorno del conferimento dell’azienda o di un suo ramo, proseguono a nome della società che subentra come datore di lavoro e il lavoratore conserva tutti i diritti che derivavano dal rapporto con il precedente datore di lavoro.
Si applicano infatti ai rapporti di lavoro le norme che disciplinano gli effetti del trasferimento d’azienda in generale (Art. 2112 c.c.). Il conferente (affittante) e la società (affittuaria), sono obbligati in solido, ovvero ne rispondono insieme, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del conferimento.
Il conferente può essere liberato da tali obbligazioni mediante una procedura di conciliazione da tenersi presso la Commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l’azienda conferita (artt. 410 e 411 c.p.c.).
Infine, se non è pattuito diversamente, la società affittuaria subentra nei contratti stipulati a suo tempo dall’affittante per l’esercizio dell’azienda, quali quelli relativi alla proprietà o il godimento dei beni aziendali, oppure attinenti all’organizzazione dell’attività, purché non abbiano carattere personale (art. 25558 comma 1 e 3).
Il conferimento di un’azienda in una società determina anche la cessione del contratto di locazione dell’immobile che serve per l’esercizio dell’azienda ceduta, con effetti, nei confronti del locatore, solo dal momento della comunicazione.
Fino a quando tale comunicazione non avvenga, il locatore deve inviare l’eventuale disdetta entro 30 giorni al conduttore originario che ha conferito l’azienda in società (Cass. 1° aprile 1995, n. 3821).
b) Accordi di ristrutturazione dei debiti
Il legislatore, con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 ha introdotto nuovi strumenti che consentono, tramite un accordo, la composizione concordata della crisi di impresa, incentrati sulla valorizzazione degli accordi tra debitori e creditori e finalizzata al superamento della crisi e a scongiurare che all’insolvenza debba necessariamente conseguire la cessazione dell’impresa.
Il presupposto soggettivo dell’ammissione alla procedura è lo stesso del fallimento: l’accordo deve stipularsi, da un lato dall’imprenditore commerciale che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore (fornita dall’art. 1 l. fall.). L’intento dell’accordo è quello di superare le crisi aziendali e consentire il salvataggio economico delle imprese attraverso un vero e proprio contratto plurilaterale atipico, stipulato, da un lato, dall’impresa in crisi, e, dall’altro, dai vari creditori. Questo “contratto” si basa, normalmente, su clausole di remissione totale o parziale del debito di impresa e sulla moratoria dei pagamenti. I fornitori, dipendenti e creditori a vario titolo dell’impresa in crisi, in sostanza, accettano pagamenti parziali o nulli e/o dilazioni sul pagamento, a fronte della mancata dichiarazione di fallimento dell’impresa che, probabilmente, li garantirebbe ancora meno.
Le soluzioni concordate, proprio perché formate sul consenso dei creditori, devono perseguire prioritariamente gli interessi di questi ultimi, essere tempestive, non imporre vincoli e limiti alla fantasia progettuale del proponente ed essere trasparenti, consentendo una percezione veritiera della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come si intende affrontarla.
Devono inoltre svilupparsi al riparo dalle iniziative individuali di autotutela dei singoli creditori, per garantire allo stesso tempo la conservazione dei valori patrimoniali e assicurare che gli atti compiuti dall’impresa, sia nel tempo richiesto per la messa a punto del piano e la formazione del consenso dei creditori, sia nel periodo dell’esecuzione del piano, non vengano pregiudicati da iniziative dei creditori, così assicurando protezione agli atti compiuti sia nel tempo richiesto per la messa a punto del piano e la formazione del consenso dei creditori, sia nel periodo dell’esecuzione del piano. Infatti il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo.
Nella maggior parte dei casi, “attore principale” della composizione negoziale della crisi è il sistema bancario.
Grazie agli accordi con gli istituti di credito, infatti, l’impresa può riuscire ad ottenere ulteriori finanziamenti o dilazioni nella restituzione di finanziamenti già erogati; le banche, da parte loro, potranno avere maggiori possibilità di restituzione di quanto concesso all’impresa, se questa è in grado di risollevarsi dalla crisi.
Lo strumento tecnico di questo accordo è disciplinato dall’art. 182- bis l.fall. e presuppone che il debitore depositi un accordo di ristrutturazione dei debiti intervenuto con un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dell’ammontare complessivo dei crediti.
L’accordo va corredato di una relazione di un esperto che ne attesti la concreta attuabilità, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo. Esso rappresenta, quindi, un tipico regolamento consensuale relativo all’esposizione debitoria dell’impresa in stato di crisi, con la previsione di un suo rientro graduale, compatibile con i flussi di cassa.
L’accordo tra debitore e creditori si sostanzia, dal punto di vista legale, in un vero e proprio contratto stipulato tra il debitore ed una parte dei creditori, ratificato dal Tribunale tramite l’omologazione, almeno per la percentuale indicata dalla norma, che deve essere raggiunta al momento del deposito della domanda di omologazione in Tribunale.
Per quanto riguarda i terzi estranei all’accordo, il pagamento dei rispettivi crediti dovrà avvenire regolarmente, al tempo della naturale scadenza.
Il contenuto dell’accordo (che non è fissato dalla legge), potrà comprendere sia la parziale rinuncia al credito, sia la concessione di dilazioni di pagamento, sia, ancora, la rideterminazione o l’abbattimento degli interessi maturati o convenzionalmente convenuti.
Dovrebbe essere anche possibile prevedere tra i creditori aderenti un diverso trattamento, proponendo modalità e termini diversificati di soddisfacimento per i vari creditori o categorie di creditori. Il procedimento previsto dall’art. 182- bis l. fall. si articola in due fasi nettamente distinte: la prima, che ha natura stragiudiziale, si sostanzia nell’attività con cui l’imprenditore negozia la propria situazione debitoria con i creditori e stipula un accordo con una parte di essi; la seconda, che ha natura giudiziale, inizia con il deposito dell’accordo in Tribunale e si conclude con l’omologazione da parte di quest’ultimo. Il piano di ristrutturazione e la documentazione allegata devono essere accompagnati dalla relazione di un esperto esterno all’impresa, che quest’ultima deve scegliere tra i professionisti aventi le medesime caratteristiche professionali necessarie per poter essere nominati curatori fallimentari.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori esclusi e quelli non d’accordo con il piano ed ogni altro soggetto interessato possono proporre al Tribunale eventuali opposizioni che siano fondate sull’impugnazione delle cause di esclusione dal piano o sulla non fattibilità del piano medesimo. Da tale momento, inoltre, l’accordo acquista piena efficacia (art. 182- bis, cpv.).
Un punto critico della norma consiste nella valutazione dell’idoneità dell’accordo a superare lo stato di crisi.
Il Tribunale dovrà innanzitutto accertare l’esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del debitore, nonché decidere sulle eventuali opposizioni presentate dai creditori.
Successivamente, il Tribunale, all’esito del controllo e della risoluzione delle eventuali opposizioni, provvede, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, all’omologazione dell’accordo. Al contrario, ove l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti non avvenisse, si avrebbe, come immediata conseguenza che il Tribunale, ove fossero state presentate, nei confronti del debitore, istanze di fallimento, ai sensi dell’art. 6 l. fall., dovrà procedere alla verifica della sussistenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore e, in caso di esito positivo, dovrà dichiararne il fallimento.
In caso contrario, il Tribunale dovrà dichiarare la chiusura della procedura, semplicemente omettendo l’omologazione dell’accordo.
c) Il Concordato preventivo
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale (cioè ottenuta con il concorso dei creditori), attraverso la quale l’imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito e allo scopo di superare la crisi in cui versa l’impresa. Il concordato preventivo è regolato dalla Legge Fallimentare ed è stato più volte rivisitato negli ultimi anni da parte del legislatore con interventi mirati a favorire il superamento della crisi d’impresa.
La mancanza di regolarità nell’adempiere regolarmente i pagamenti è, nella pluralità dei casi, una condizione fondante attraverso la quale si estrinseca il dissesto dell’impresa. In base al disposto di cui all’articolo 5 l. fall., lo stato di insolvenza consiste nell’impossibilità per il debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Il concordato preventivo può essere chiesto anche dall’imprenditore ancora in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni su di esso gravanti, solo però nel momento in cui si avvertono delle alterazioni patrimoniali tali da far presumere un suo futuro dissesto.
Perché si possa proporre un concordato è necessario dimostrare almeno uno dei seguenti requisiti: a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila. L’imprenditore che versi in uno stato di crisi può proporre ai suoi creditori un accordo che può prevedere alternativamente: 1) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie; 2) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore (l’assuntore è un soggetto terzo, che si accolla tutti i debiti dell’imprenditore, in via solidale, ovvero con la sua immediata liberazione). Al fine di una maggiore tutela dei terzi, il legislatore impone poi al debitore di corredare tale domanda con una serie di altri documenti che permettono di effettuare una attendibile e corretta valutazione circa l’opportunità o meno di ricorrere a tale strumento, accompagnati a loro volta da una relazione di un professionista che certifichi con chiarezza la regolarità dei dati forniti e la fattibilità del piano. I documenti succitati riguardano sostanzialmente il bilancio d’esercizio dell’azienda e una relazione estimativa di tutte le attività. Durante il concordato preventivo il debitore non perde la disponibilità dei propri beni: pertanto il commissario giudiziale, preposto al concordato medesimo, ha funzioni di coordinamento e controllo su tutta l’attività svolta dal debitore, collaborando con quest’ultimo nella gestione dell’attività di impresa e nell’esecuzione degli obblighi concordatari. Il commissario inoltre riferisce al giudice delegato le omissioni, le mancanze e le violazioni eventualmente riscontrate. Il commissario nelle diverse fasi del concordato preventivo, deve anzitutto, sulla base delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori depositato dal debitore, inviare una lettera a tutti i creditori mediante raccomandata in cui si comunica l’avvenuta ammissione alla procedura della società, si indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, si richiede l’espressione di voto e l’entità del credito vantato. Egli deve inoltre vigilare sull’amministrazione dei beni, verificando che l’imprenditore non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato; deve redigere l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Nel corso della procedura, l’attività d’impresa deve svolgersi necessariamente sotto stretta vigilanza del commissario giudiziale. In seguito al controllo preliminare che il tribunale effettua sulla domanda, qualora non ricorrano tutti i requisiti espressamente richiesti dalla legge, può essere dichiarata l’inammissibilità della domanda, con decreto non soggetto a reclamo e con il conseguente avvio di una istruttoria prefallimentare. Laddove invece ne ricorrano i presupposti, il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo per poi delegare un giudice alla procedura (cosiddetto giudice delegato), nominare il commissario giudiziale e convocare tutti i creditori entro il termine perentorio di trenta giorni. Dalla data della presentazione del ricorso fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto, non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. A seguito di ciò, il commissario giudiziale invece deve convocare tutti i creditori mediante raccomandata o telegramma, per poi redigere una relazione illustrativa con funzione di informazione nei confronti dei creditori stessi. Si arriva così all’adunanza dei creditori, ossia ad un’udienza cui partecipano tutti i creditori, nella quale questi ultimi sono chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato. All’adunanza dei creditori il giudice delegato è chiamato a stilare un verbale in cui vengono riportati tutti i voti favorevoli e contrari, nonché i rispettivi crediti degli aventi diritto al voto.
Il commissario giudiziale, in apertura dell’udienza, illustra la propria relazione e le eventuali nuove proposte dell’imprenditore, che possono essere modificate sino all’apertura delle operazioni di voto. Il concordato preventivo è approvato solo ed esclusivamente quando raggiunge il voto favorevole di tutti i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se invece, all’esito delle operazioni di voto, non si raggiungono le maggioranze il tribunale rigetta la proposta di concordato preventivo, per poi dichiarare, su istanza del pubblico ministero o dei creditori, il fallimento del debitore; decisione a sua volta appellabile dinanzi alla Corte di Appello.
Laddove il concordato sia approvato dai creditori con la relativa maggioranza di cui si è fatto cenno, si apre la fase di omologazione che deve terminare entro sei mesi dalla presentazione della domanda di concordato. Infatti in assenza di opposizioni, il tribunale, una volta accertato l’esito della votazione e la regolarità della procedura, omologa la proposta di concordato con decreto non soggetto a reclamo. Si procede così al soddisfacimento dei creditori sulla base dei requisiti risultanti dalla proposta, all’eventuale liquidazione di parte dei beni da parte dei liquidatori nominati dal tribunale (nel caso di concordato con cessione di beni) e all’accertamento di eventuali crediti contestati. Con l’omologazione, che chiude tutto il procedimento riguardante il concordato preventivo, l’imprenditore insolvente può nuovamente disporre di tutti i suoi beni. Il concordato omologato spiega i propri effetti nei confronti di tutti i creditori risultanti precedentemente all’ammissione della procedura da parte del tribunale. Nel caso in cui uno o più creditori dissenzienti si oppongano al concordato, il tribunale fallimentare in sede di omologazione effettua un controllo circa la convenienza della proposta di concordato per il creditore rispetto alle altre procedure praticabili.
Tutti i creditori, ognuno nella rispettiva posizione, hanno la facoltà di chiedere la risoluzione del concordato per mancata costituzione delle garanzie promesse o per inadempimento di non scarsa importanza. Riassumendo, tra i vantaggi del concordato preventivo troviamo l’ampia libertà del debitore nel decidere il contenuto del piano di concordato; la possibilità di prevedere un pagamento anche parziale dei crediti privilegiati; la possibilità di concludere una transazione fiscale e previdenziale per i crediti tributari e per quelli contributivi; l’effetto della proposta di concordato di determinare per i crediti anteriori alla procedura, la scadenza dei crediti pecuniari e l’interruzione delle azioni esecutive; il fatto che il piano approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale vincola anche i creditori dissenzienti e quelli estranei. Tra gli svantaggi dell’accordo vi è certamente la complessità della procedura, specie in fase di elaborazione della proposta.